Art. 20.
(Ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria).

      1. Per le esigenze tecnico-operative del Corpo di polizia penitenziaria, comprese le attività attinenti all'archiviazione e alla gestione della banca dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e delle procedure informatiche, dei servizi amministrativo-contabili, tecnici e sanitari, sono istituiti i ruoli tecnici, secondo modalità analoghe a quanto già previsto per la Polizia di Stato.
      2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 è inquadrato in carriere direttive e dirigenziali.
      3. Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'ordinamento del personale tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo di carriera.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di stabilire i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, l'accesso e le piante organiche per ogni singolo servizio, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla medesima legge e, in particolare, dal presente articolo.